24 Luglio 2020
Per la progettazione antincendio dei luoghi di lavoro a basso rischio è in arrivo il «minicodice»: poche prescrizioni e soprattutto misure da approntare in base alla valutazione del rischio incendi. Lo scorso 27 maggio è stato presentato in sede di Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi (Ccts) lo schema di decreto interministeriale (sarà firmato dai ministri dell'Interno e del Lavoro) che contribuirà a mandare in soffitta il vecchio Dm 10 marzo 1998. Lo schema di decreto definisce i criteri per individuare le misure da attuare nei luoghi di lavoro definiti a basso rischio, allo scopo di evitare l'insorgere di un incendio e di limitarne le conseguenze nel caso in cui si verifichi comunque un innesco. Occupandosi dunque della prevenzione e della protezione dagli incendi, Dm affronta anche le misure precauzionali di esercizio che i datori di lavoro dovranno osservare. La bozza prevede l'adeguamento dei luoghi di lavoro esistenti entro 5 anni dalla sua entrata in vigore. Per i luoghi di lavoro non classificabili come a «basso rischio», lo schema di Dm rimanda alla Regola tecnica orizzontale (Rto) del Codice di prevenzione incendi (Dm 3 agosto 2015).
Il Dm del 1998 sostituito da un tris di decreti Lo schema di Dm appena presentato in Ccts fa parte del tris di decreti che andrà a sostituire il Dm 10 marzo del 1998, decreto che attualmente stabilisce i criteri per la valutazione del rischio incendi nei luoghi di lavoro, le misure di prevenzione e protezione da adottare e quelle organizzative e gestionali da attuare durante il normale esercizio dell'attività e in caso di incendio. Il superamento del provvedimento del 1998 – va ricordato – è stato sancito più di dieci anni fa dal "testo unico" sulla sicurezza, ossia dal Dlgs 81 del 2008. Gli altri due decreti interministeriali – anch'essi in fase di definizione (si veda l'articolo pubblicato il 4 marzo su questo Quotidiano) hanno iniziato l'iter in Ccts lo scorso febbraio. Uno dei due Dm regola la gestione dell'emergenza e anche la formazione e l'aggiornamento degli addetti antincendio e dei relativi docenti. L'altro contiene invece i criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio, introducendo – come novità assoluta – le modalità per la qualificazione dei tecnici manutentori.
Se il rischio è basso si applica il «minicodice»
Entrano nel campo di applicazione dello schema di Dm presentato lo scorso 27 maggio i luoghi di lavoro a basso rischio d'incendio. Sono esclusi i cantieri temporanei o mobili. Al momento la bozza classifica a basso rischio d'incendio i luoghi di lavoro ubicati nelle attività cosiddette «non soggette e non normate», ossia non sottoposte a controllo dei Vigili del Fuoco (l'elenco è allegato al Dpr 151 del 2011) e prive di regola tecnica specifica (regola tecnica verticale). In più, per essere considerato a basso rischio d'incendio, ai fini dell'applicazione del nuovo Dm, il luogo di lavoro deve rispondere a sette ulteriori requisiti aggiuntivi, che devono tutti essere verificati contemporaneamente:
- Adibite ad attività afferenti ad un solo responsabile dell’attività; - Affollamento complessivo ≤ 100 occupanti; - Superficie lorda complessiva ≤ 1000 m2; - Piani devono essere compresi tra 5 e +24 metri; - Ove non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative; - Ove non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative; - Ove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio.
Si amplia la sfera d'azione del «Codice» Se il luogo di lavoro non rientra nel perimetro delle attività a basso rischio, allora si applica la Regola tecnica orizzontale (Rto) del Codice di prevenzione incendi. Di conseguenza (salvo modifiche), all'entrata in vigore del nuovo Dm, il campo di applicazione del Dm 3 agosto 2015 sarà ampliato alle attività «non normate e non soggette» che al contempo non sono classificabili come luoghi di lavoro a basso rischio. Ormai il superamento del Dm 10 marzo 1998 si sta delineando chiaramente, andandosi ad incrociare con un'altra strada che si sta percorrendo in maniera decisa: il rafforzamento del cosiddetto Codice di prevenzione incendi. Il criterio che si sta seguendo è ormai chiaro e consiste nell'applicare, per le attività «non normate», i criteri semplificati laddove il rischio è basso (definiti dal Dm appena presentato in Ccts), e, invece, la Rto del Codice di prevenzione incendi laddove il rischio è più elevato. Infine, per le attività soggette ci sono le regole tecniche verticali prescrittive o del «Codice». Ovviamente l'applicazione delle Rtv del Codice comporta anche il rispetto della relativa Rto.
I criteri semplificati per il rischio basso Dunque, per i luoghi di lavoro a basso rischio d'incendio si utilizzeranno criteri semplificati per la valutazione del rischio incendi, rispetto alla quale lo schema di Dm individua i contenuti minimi. Al momento, il Dm è molto "snello" e richiama le misure della strategia antincendio del «Codice». Anche per i termini e i simboli grafici si fa riferimento ad esso. Centrale è la valutazione del rischio in base alle specificità del luogo di lavoro, in quanto le prescrizioni contenute nello schema di Dm non sono molte, tanto che, almeno per ora, non vengono fornite né prescrizioni né indicazioni riguardo ai requisiti di reazione e di resistenza al fuoco. Quanto all'esodo, basilare è il criterio della previsione di almeno due vie indipendenti, ma e` ammessa una sola via d'esodo in presenza di corridoi ciechi di lunghezza fino a 30 metri. Questi possono arrivare a 45 metri se si installa un idoneo Irai (Impianto di rivelazione incendio e segnalazione allarme incendi) o se l'altezza media dei locali serviti dal corridoio cieco è di almeno 5 metri. La larghezza di ciascun percorso delle vie d'esodo orizzontali e verticali deve essere almeno di 900 mm e sono ammessi varchi di larghezza inferiore. Per calcolare il numero di estintori si fa riferimento alla distanza massima di raggiungimento pari a 40 metri. L'applicazione della normazione tecnica volontaria (Uni e altre norme riconosciute) costituisce presunzione di conformità. Riguardo all'operatività antincendio, va assicurata la possibilità di avvicinare i mezzi di soccorso antincendio alla distanza massima di 50 metri dagli accessi dell'attività, in caso contrario devono essere adottate specifiche misure.
Adeguamenti in caso di modifiche rilevanti e comunque entro 5 anni La bozza di Dm ritornerà ancora una o più volte in Ccts, dove potrà essere emendata. L'entrata in vigore è prevista 180 giorni dopo la pubblicazione in «Gazzetta ufficiale». Per i luoghi di lavoro esistenti anteriormente alla data di entrata in vigore del futuro decreto interministeriale, l'adeguamento alle disposizioni in esso contenute va messo in atto nei casi in cui il Dlgs 81 del 2008 prevede l'obbligo di rielaborazione della valutazione dei rischi. Più in particolare, l'adeguamento scatta se, relativamente all'aggiornamento del Dvr, le motivazioni elencate nel Dlgs 81 del 2008 (articolo 29, comma 3) riguardano nello specifico il rischio di incendio. In ogni caso, l'adeguamento alla nuova normativa è previsto entro 5 anni dalla sua entrata in vigore.
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